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D.P.R. 29.12.1973, n. 1032

Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 15.03.1974, n. 71)

Parte prima - Indennità di buonuscita e assegno vitalizio

Titolo III - Procedimento

Art. 27 - Liquidazione dell'assegno vitalizio

L'assegno vitalizio spettante al dipendente statale è liquidato di ufficio.

A tal fine l'amministrazione statale competente comunica al Fondo di previdenza l'avvenuta cessazione dal servizio per età o per infermità, senza diritto a pensione e trasmette copia autentica dello stato di servizio del dipendente.

È, altresì, liquidato d'ufficio l'assegno vitalizio spettante al coniuge superstite e agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio; l'amministrazione statale comunica al Fondo di previdenza l'avvenuto decesso e trasmette copia dello stato di servizio nonché lo stato di famiglia del dipendente.

Si osservano, per la parte applicabile alla liquidazione dell'assegno vitalizio, le disposizioni dell'art. 26, commi terzo e seguenti.

Nei casi diversi da quello previsto dal terzo comma del presente articolo, l'assegno vitalizio è liquidato su domanda degli aventi diritto. La domanda, se il dipendente è deceduto in attività di servizio, è presentata all'amministrazione statale, che la trasmette al Fondo di previdenza dopo averla debitamente istruita e documentata; in ogni altro caso, la domanda è presentata direttamente all'amministrazione del Fondo di previdenza.

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