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D.P.R. 29.12.1973, n. 1032

Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 15.03.1974, n. 71)

Parte seconda - Fondo di previdenza e credito

Art. 33 - Finalità

Il Fondo di previdenza e credito provvede:

a) alla corresponsione dell'indennità di buonuscita e degli assegni vitalizi;

b) all'erogazione di prestiti verso cessione di quote di retribuzione;

c) alla costituzione di garanzia a favore degli istituti autorizzati ad erogare prestiti agli iscritti;

d) alla ammissione degli orfani degli iscritti in convitti, per l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento;

e) al conferimento di borse di studio;

f) alla ammissione in case di riposo degli iscritti cessati dal servizio e dei coniugi;

g) alle cure climatiche in favore dei figli degli iscritti;

h) ad altre forme di previdenza, a favore degli iscritti e dei loro aventi diritto, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S., previa autorizzazione dei Ministeri vigilanti.

Le prestazioni di cui alla lettera a) sono obbligatorie; le altre prestazioni non possono essere erogate se non nei limiti delle disponibilità determinate in bilancio, eccedenti la copertura degli oneri finanziari relativi alle suddette prestazioni obbligatorie; la spesa annuale per l'assistenza climatica non può, comunque, superare un sedicesimo delle entrate relative all'anno stesso.

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