D.P.R. 29.12.1973, n. 1032
Parte seconda - Fondo di previdenza e credito
Il Fondo di previdenza e credito provvede:
a) alla corresponsione dell'indennità di buonuscita e degli assegni vitalizi;
b) all'erogazione di prestiti verso cessione di quote di retribuzione;
c) alla costituzione di garanzia a favore degli istituti autorizzati ad erogare prestiti agli iscritti;
d) alla ammissione degli orfani degli iscritti in convitti, per l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento;
e) al conferimento di borse di studio;
f) alla ammissione in case di riposo degli iscritti cessati dal servizio e dei coniugi;
g) alle cure climatiche in favore dei figli degli iscritti;
h) ad altre forme di previdenza, a favore degli iscritti e dei loro aventi diritto, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S., previa autorizzazione dei Ministeri vigilanti.
Le prestazioni di cui alla lettera a) sono obbligatorie; le altre prestazioni non possono essere erogate se non nei limiti delle disponibilità determinate in bilancio, eccedenti la copertura degli oneri finanziari relativi alle suddette prestazioni obbligatorie; la spesa annuale per l'assistenza climatica non può, comunque, superare un sedicesimo delle entrate relative all'anno stesso.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.