D.P.R. 29.12.1973, n. 1032
Parte seconda - Fondo di previdenza e credito
L'Amministrazione cui l'iscritto appartiene versa al Fondo di previdenza e credito un contributo previdenziale obbligatorio in misura pari al 7,10 per cento della base contributiva indicata nell'art. 38; il contributo è elevato al 7,60 per cento dal 1° gennaio 1976 e all'8,10 per cento dal 1° gennaio 1978; ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva predetta.
Il contributo obbligatorio per il credito, a carico degli iscritti aventi diritto alle prestazioni creditizie, è pari allo 0,50 per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili considerati al lordo in ragione dell'80 per cento.
I contributi indicati nei commi precedenti non sono rimborsabili ancorché non siano state erogate prestazioni.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.