D.P.R. 29.12.1973, n. 1032
Parte seconda - Fondo di previdenza e credito
Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti statali di cui all'art. 1, con le eccezioni stabilite dall'art. 2 e con la limitazione di cui al comma seguente.
Sono iscritti al Fondo, per le sole prestazioni creditizie:
i dipendenti civili non di ruolo dello Stato che abbiano optato per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi di essa;
i dipendenti iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;
i dipendenti iscritti alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, di cui al D.Lgs.C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 134, e successive modificazioni.
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