D.P.R. 29.12.1973, n. 1032
Parte seconda - Fondo di previdenza e credito
L'obbligo dell'iscrizione al Fondo è esteso:
1) per tutte le prestazioni:
ai giudici della Corte costituzionale;
ai dipendenti della Camera dei deputati, del Senato e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
ai dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
ai cappellani militari appartenenti al ruolo unico del servizio permanente;
2) per tutte le prestazioni, escluse quelle creditizie:
ai dipendenti del Gran magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari;
3) per le sole prestazioni creditizie:
ai dipendenti di ruolo e non di ruolo dell'Accademia nazionale dei Lincei;
ai dipendenti di ruolo dell'Istituto centrale di statistica;
al personale speciale del Consiglio nazionale delle ricerche.
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