D.P.R. 29.12.1973, n. 1032
Parte seconda - Fondo di previdenza e credito
L'iscrizione ha effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico di attività e cessa dalla data di cessazione dal servizio per qualunque causa.
Nel caso in cui il dipendente sia trattenuto o richiamato in servizio senza soluzione di continuità e con percezione degli assegni di attività, l'iscrizione prosegue per tutto il periodo di trattenimento o di richiamo.
Resta salva la facoltà dell'interessato di far valere i propri diritti alla data di cessazione dal servizio, anteriore al trattenimento o richiamo.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.