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D.P.R. 29.12.1973, n. 1032

Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 15.03.1974, n. 71)

Parte seconda - Fondo di previdenza e credito

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 47 - Garanzia per i prestiti 16 17

[Le cessioni delle quote di retribuzione non possono avere altra garanzia che quella dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, è nulla, sia nei rapporti con le amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei rapporti delle stesse parti contraenti].

16

Articolo abrogato dal comma 138 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

17

La Corte costituzionale, con ordinanza 25 gennaio-8 febbraio 2006, n. 48 (G.U. 15 febbraio 2006, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

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