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D.P.R. 29.12.1973, n. 1032

Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 15.03.1974, n. 71)

Parte seconda - Fondo di previdenza e credito

Art. 48 - Comitato speciale per il credito

All'attività creditizia è preposto un comitato speciale per il credito, istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, con il compito:

a) di deliberare sulla concessione dei prestiti di cui all'art. 33, lettera b), e di stabilire le direttive per la loro erogazione;

b) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Ente lo stanziamento dei fondi necessari;

c) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Ente la misura del tasso di interesse e delle ritenute per le spese di gestione e per rischi di insolvenza da applicare sui prestiti;

d) di proporre l'imputazione al Fondo rischi di insolvenza dei residui debiti inesigibili su prestiti;

e) di fare proposte sulle questioni generali che abbiano riferimento all'esercizio del credito e all'andamento dei servizi relativi;

f) di esercitare le altre attribuzioni che gli venissero delegate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in merito alla materia di cui ai punti b) e c) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

Per i lavori relativi ai punti a) e d) del presente articolo, il comitato si suddivide in due sottocomitati, composti di quattro membri ciascuno, e mantenendo la proporzione rappresentativa, di cui ai precedenti punti 1) e 2).

I due sottocomitati operano alternativamente, sempre presieduti dal presidente dell'E.N.P.A.S. e con la presenza di due sindaci e del direttore generale.

Il comitato delibera a maggioranz

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