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D.P.R. 29.12.1973, n. 1032

Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 15.03.1974, n. 71)

Parte seconda - Fondo di previdenza e credito

Art. 49 - Composizione del comitato

Il comitato speciale per il credito è nominato dal presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali che lo presiede ed è composto:

1) da quattro consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, di cui alla lettere a), b), c) e d) dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1951, n. 1669;

2) da quattro consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali scelti tra i rappresentanti dei personali assistiti, residenti in Roma.

Alle sedute del comitato partecipano, a turno, due sindaci designati di volta in volta dal collegio dei revisori dell'E.N.P.A.S. e il direttore generale, con voto consultivo.

Il comitato delibera, in seduta plenaria, sugli argomenti di cui ai punti b), e), ed f) del precedente art. 48.

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