D.P.R. 29.12.1973, n. 1032
Parte terza - Disposizioni finali e transitorie
Per i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico, già appartenenti a categorie cessate dall'iscrizione al Fondo di previdenza e credito e successivamente reiscritti a qualsiasi titolo, si valutano i servizi prestati durante il periodo di iscrizione delle predette categorie a fianco di ciascuna indicato:
1) il personale di custodia delle carceri dal 1° febbraio 1918 al 31 dicembre 1920, data di militarizzazione della categoria;
2) gli ufficiali, i graduati e le guardie del Corpo della guardia di città dal 1° febbraio 1918 al 7 ottobre 1919, data di soppressione del Corpo, disposta con regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1790;
3) gli ufficiali del Corpo della regia guardia per la pubblica sicurezza dal 7 ottobre 1919 al 1° gennaio 1923, data di scioglimento del Corpo, disposto dall'art. 5 del regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680;
4) il personale degli agenti investigativi dal 23 agosto 1919 al 1° gennaio 1923, data di soppressione del ruolo disposta dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680;
5) il personale della bassa forza delle capitanerie di porto dal 1° febbraio 1918 al 31 agosto 1920, data di militarizzazione della categoria;
6) gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria ordinaria o speciale, di complemento, di milizia territoriale o della riserva, dal 1° febbraio 1918 al 6 dicembre 1927;
7) medici, farmacisti e veterinari incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena, dall'8 novembre 1970 al 31 dicembre 1971.
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