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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo X - Ritenute sulla pensione - Recupero di crediti - Prescrizione delle rate

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 141 - Ritenute sulla pensione 62

Sull'ammontare complessivo della pensione e della tredicesima mensilità, esclusa la parte di questa relativa all'assegno di caroviveri, spettanti agli ufficiali durante il periodo di permanenza in ausiliaria nonché durante i periodi di collocamento nella riserva o in congedo assoluto, quando questi ultimi siano computabili ai fini degli aumenti biennali secondo il disposto dell'art. 56, è operata la ritenuta del 6 per cento in conto entrate del tesoro. Qualora, però, il collocamento nella riserva o in congedo assoluto sia stato determinato da ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di guerra, la ritenuta non è operata.

La pensione spettante agli ufficiali in ausiliaria è assoggetta al contributo dello 0,50 per cento a favore del Fondo di previdenza per i dipendenti dello Stato.

Agli effetti delle ritenute per l'assistenza sanitaria e per le imposte erariali, da operarsi sul trattamento di quiescenza spettante ai dipendenti statali, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

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Articolo abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 691), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

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