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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo X - Ritenute sulla pensione - Recupero di crediti - Prescrizione delle rate

Art. 142 - Ritenute non operate sugli assegni di attività

Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento di quiescenza non siano state operate le ritenute in conto entrate del tesoro, di cui all'art. 3, il relativo importo è imputato al trattamento di quiescenza in unica soluzione oppure mediante trattenute mensili in misura non superiore al quinto della pensione o dell'assegno rinnovabile.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8, si debba valutare un periodo non retribuito, l'interessato è tenuto a versare, per la durata del periodo stesso, l'importo delle ritenute in conto entrate del tesoro applicabili all'ultimo stipendio integralmente percepito.

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