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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo X - Ritenute sulla pensione - Recupero di crediti - Prescrizione delle rate

Art. 143 - Sequestro, pignoramento, cessione

Il trattamento di quiescenza con i relativi assegni accessori, fatta eccezione per l'indennità integrativa speciale, è sequestrabile per la realizzazione dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente all'amministrazione.

Quando i crediti predetti siano stati accertati con sentenza passata in giudicato, il ristoro del danno può avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere.

La pensione e l'assegno rinnovabile non possono, comunque, essere sottoposti a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore a un quinto, valutato al netto delle ritenute di cui all'art. 141.

Si applicano il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, e il regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295.

Il termine di prescrizione previsto dal primo comma dell'art. 2 del suddetto regio decreto-legge non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione o dell'assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell'interessato, ai sensi delle disposizioni del presente testo unico.

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