D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza
Titolo II - Servizi computabili
Capo II - Servizi computabili a domanda
Sono computati a domanda i servizi resi dal personale contemplato dall'art. 22 della L. 31 dicembre 1961, n. 1406, secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1296, nonché quelli prestati dal personale indicato dall'art. 86 della L. 27 febbraio 1958, n. 119.
Sono, inoltre, computati a domanda i servizi prestati presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal personale che, comunque assunto, abbia prestato servizio in qualità di operaio giornaliero, con qualsiasi mansione; si applicano le disposizioni di cui al succitato art. 22 della L. 31 dicembre 1961, n. 1406.
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