Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza
Titolo II - Servizi computabili
Capo III - Aumenti nel computo dei servizi
Art. 23 -
Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze disagiate
Il servizio nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è computato conformemente all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
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Comma sostituito dall'art. 1, comma 887, L. 30.12.2021, n. 234.
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L'art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190 modifica il presente comma a decorrere dal 1° luglio 2015, con l'aggiunta delle parole
", a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa,"
dopo le parole
"è aumentato"
.