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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo II - Servizi computabili

Capo III - Aumenti nel computo dei servizi

Art. 24 - Servizi scolastici

Sono aumentati della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo i servizi prestati:

a) nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane all'estero;

b) ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 465, dagli insegnanti di ruolo ordinario della scuola primaria presso scuole funzionanti in paesi in via di sviluppo fuori d'Europa e dipendenti da tali paesi o da organismi internazionali;

c) dagli insegnanti nelle scuole della zona del territorio di Trieste non amministrata dall'Italia.

Se i servizi indicati nel comma precedente sono stati resi in periodi diversi, per il computo si osserva l'art. 21, comma secondo.

[Sono aumentati di un terzo i servizi prestati:

a) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1932-1933, nelle scuole, anche non classificate, sia nelle località delle province di Trento e di Bolzano indicate nell'allegato A al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127;

b) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1940-1941, nelle scuole di quinta categoria e rurali dipendenti dai provveditorati agli studi di Trieste e di Gorizia ovvero site nei comuni di Tarvisio e Malborghetto;

c) dal personale direttivo o ispettivo, titolare rispettivamente di circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole di cui alle lettere a) e b)]

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