D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza
Titolo II - Servizi computabili
Capo III - Aumenti nel computo dei servizi
Il servizio prestato dagli operai addetti ai lavori insalubri o ai polverifici è aumentato di un quarto.
Ai fini dell'aumento di cui al comma precedente non si computano i periodi di interruzione del servizio.
I lavori insalubri sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro.
Sino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, sono considerati lavori insalubri quelli indicati nel decreto luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 1100.
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