D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza
Titolo II - Servizi computabili
Capo III - Aumenti nel computo dei servizi
Il servizio prestato nelle cessate colonie italiane è aumentato della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.
Nelle stesse misure è aumentato il servizio prestato in Somalia durante l'amministrazione fiduciaria italiana o in attuazione dell'assistenza tecnica accordata dall'Italia allo Stato somalo.
Per l'applicazione delle due misure di aumento stabilite in questo articolo, il servizio prestato in Libia, quello prestato nelle altre colonie italiane e quello di cui al secondo comma si computano separatamente; si applica, per il computo di ciascuno di detti servizi, il secondo comma dell'art. 21.
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