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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo II - Servizi computabili

Capo III - Aumenti nel computo dei servizi

Art. 27 - Servizio prestato in zona di armistizio

Il servizio prestato in zona di armistizio dopo la guerra 1914-18 o in altre zone indicate dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1925, è aumentato della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo; si osserva, per il computo, il secondo comma dell'art. 21.

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