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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo II - Servizi computabili

Capo IV - Disposizioni speciali

Art. 28 - Servizi equiparati a quelli dei dipendenti statali

Per gli effetti del presente testo unico il periodo trascorso con assunzione di responsabilità di Governo è equiparato al servizio reso nelle carriere direttive degli impiegati civili dello Stato.

Ai fini del trattamento di quiescenza, ai membri del Governo si applicano le disposizioni concernenti il personale dirigente dello Stato.

È equiparato al servizio militare quello prestato:

a) dai partigiani combattenti della guerra di liberazione nazionale;

b) dal personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato;

c) dal personale militarizzato di diritto ai sensi delle relative disposizioni;

d) dal personale militare e dalle infermiere volontarie della Croce rossa italiana nonché dal personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, in tempo di guerra al seguito delle Forze armate o in qualità di trattenuto per esigenze di carattere eccezionale.

È inoltre equiparato al servizio prestato in qualità di dipendente statale quello reso alle dipendenze del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste.

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