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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo II - Servizi computabili

Capo IV - Disposizioni speciali

Art. 29 - Servizi scolastici

Il servizio di insegnamento prestato in qualità di incarieato o supplente annuale, in virtù di nomina conferita dal provveditore agli studi di Bolzano ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, è riconosciuto per intero come servizio di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza.

Per gli insegnanti di ruolo di storia dell'arte che, in possesso dell'abilitazione specifica, abbiano prestato, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, servizi presso i licei classici statali come incaricati di tale insegnamento, è computabile tutto il servizio prestato sino all'assunzione in ruolo.

Gli insegnanti elementari incaricati o supplenti delle scuole dipendenti dallo Stato, iscritti al soppresso Monte pensioni anteriormente al 1° ottobre 1942 e assoggettati a ritenuta in conto entrate del tesoro dal 1° ottobre 1948, hanno diritto al computo della totalità dei servizi prestati nelle scuole elementari.

Salvo quanto disposto nel comma precedente, il servizio prestato fino al 30 settembre 1948 dagli insegnanti elementari, con iscrizione al soppresso Monte pensioni, si computa, ai fini del trattamento di quiescenza del dipendente statale, secondo le norme della legge 6 febbraio 1941, numero 176 e successive modificazioni.

Nei confronti degli insegnanti delle scuole indicate nel titolo IV dell

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