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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo II - Servizi computabili

Capo IV - Disposizioni speciali

Art. 34 - Particolari situazioni connesse ad eventi bellici o politici

Per i dipendenti cessati dal servizio per motivi politici o razziali e successivamente riassunti, il periodo intercorso dalla cessazione alla riassunzione è computabile ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, numero 301, in relazione al R.D.L. 6 gennaio 1944, n. 9; per i dipendenti non di ruolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079 e nell'art. 73 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Il servizio prestato nei ruoli del personale del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo è computabile a norma dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079.

È computabile ai sensi della legge 12 febbraio 1957, n. 46, il servizio prestato dagli insegnanti elementari e medi, di lingua tedesca, il cui rapporto d'impiego era stato interrotto nel periodo dal 1922 al 1930 in relazione alla situazione politica del tempo oppure nel 1940 in seguito agli accordi italo-germanici sulle opzioni.

Restano ferme le disposizioni relative alla valutazione dei servizi prestati da profughi e rimpatriati, contenute nell'art. 6 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

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