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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo II - Servizi computabili

Capo IV - Disposizioni speciali

Art. 36 - Servizi resi ad amministrazioni o enti soppressi

Gli ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali e degli enti pubblici soppressi con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che siano stati assunti in servizio presso le amministrazioni dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, possono riscattare il periodo di effettivo servizio prestato presso gli enti di previdenza.

Per gli insegnanti di educazione fisica provenienti dai soppressi enti ai quali erano stati demandati i servizi scolastici per l'insegnamento di detta disciplina, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936, nella legge 24 luglio 1954, n. 601, e nella legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Per i dipendenti del soppresso Ministero dell'Africa italiana che abbiano optato per la conservazione del rapporto d'impiego a contratto tipo ai sensi dell'art. 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090, e nella legge 18 marzo 1968, n. 350.

Per il personale dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 1951, numero 64.

Per il personale della soppressa Opera nazionale per i ciechi civili si applicano le disposizioni dell'art. 21 della legge 27

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