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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo II - Servizi computabili

Capo IV - Disposizioni speciali

Art. 37 - Servizio reso nella m.v.s.n.

Il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente resi nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità sono valutabili ai sensi dell'art. 4, lettera a), della legge 20 marzo 1954, n. 72.

Sono valutabili, altresì, i periodi successivi allo scioglimento della milizia trascorsi in prigionia di guerra o in stabilimenti sanitari in seguito a ferite o infermità riconosciute contratte in guerra o per causa di guerra.

I servizi prestati nelle legioni libiche permanenti della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, eccedente il periodo corrispondente a quello di leva, nonché quelli prestati da militari delle Forze armate dello Stato in qualità di ufficiali, sottufficiali o militari di truppa della milizia stessa sono valutabili se resi presso reparti mobilitati in tempo di guerra dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale, o in operazioni di grande polizia coloniale.

I servizi prestati nella milizia forestale, nella milizia portuale e nella milizia stradale si computano rispettivamente, ai sensi del regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465, della legge 25 maggio 1939, n. 890, e del regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1554; sono altresì valutabili i servizi resi nella milizia confinaria.

La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 19 si applica anche per gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, sue

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