D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza
Titolo II - Servizi computabili
Capo V - Disposizioni comuni
I periodi di servizio reso allo Stato, che abbiano determinato o concorso a determinare il trattamento pensionistico derivante da iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o a fondi sostitutivi o integrativi di essa oppure derivante da iscrizione obbligatoria a speciali fondi di previdenza, non sono computabili ai fini del trattamento di quiescenza statale, neppure mediante riscatto.
Non sono riscattabili né altrimenti computabili ai fini del trattamento di quiescenza, i servizi relativi a incarichi conferiti ai sensi dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ovvero ai sensi di analoghe disposizioni, anche se detti servizi siano assistiti da iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o ad altri fondi.
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