D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza
Titolo III - Trattamento di quiescenza normale
Capo I - Personale civile
Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:
a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734 per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato;
c) indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
d) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;
e) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;
f) indennità e assegno personale pensionabili previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 8
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