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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo III - Trattamento di quiescenza normale

Capo I - Personale civile

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 46 - Personale dell'Amministrazione dell'interno 19

[Ai prefetti della Repubblica collocati a riposo per ragioni di servizio ai sensi dell'articolo 238 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente. Ai fini dell'aumento previsto nel terzo comma di detto articolo si considera il servizio prestato in qualità di prefetto.

Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 45 si applicano anche agli ispettori generali capi di pubblica sicurezza e ai questori, dispensati o collocati a riposo per gravi ragioni di servizio ai sensi dell'art. 249 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

I funzionari di pubblica sicurezza, al compimento di trentacinque anni di servizio, hanno diritto ad essere collocati a riposo con un aumento di cinque anni del servizio utile a pensione.

Il secondo comma del precedente art. 45 si applica anche al personale dei ruoli organici transitori del soppresso servizio speciale riservato dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, collocato a riposo al compimento di trentacinque anni di servizio effettivo; è escluso il personale con qualifica di elettrotecnico capo o di elettrotecnico principale.

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