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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo III - Trattamento di quiescenza normale

Capo I - Personale civile

Art. 48 - Dipendenti civili affetti da tubercolosi

Il dipendente civile, titolare di pensione di guerra per infermità tubercolare, che cessa dal servizio a causa di detta infermità, dichiarata contagiosa, ha diritto alla pensione normale se ha maturato un'anzianità di almeno sette anni risultante dalla somma del servizio effettivo e degli aumenti per campagne di guerra.

Al dipendente che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente spetta un aumento del servizio prestato, sino al massimo di cinque anni e non oltre il raggiungimento di venti anni di servizio effettivo. Ai fini del raggiungimento di tale limite, non si tiene conto degli eventuali periodi di studio e degli altri periodi previsti dall'art. 13, riscattati dall'interessato.

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