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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo III - Trattamento di quiescenza normale

Capo II - Personale militare

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 56 - Ufficiali nella riserva o in congedo assoluto 25

L'ufficiale cessato dal servizio permanente per età o per invalidità e collocato direttamente nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello indicato nel primo comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili da ultimo percepiti, maggiorati degli aumenti periodici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo suddetto.

Analogo diritto spetta al termine del periodo di cui al comma precedente, in relazione alla minore durata della permanenza in ausiliaria, all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto dalla categoria dell'ausiliaria in applicazione degli articoli 51 e 56 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113.

25

Articolo abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 691), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

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