D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza
Titolo III - Trattamento di quiescenza normale
Capo II - Personale militare
Al personale militare cessato dal servizio permanente o continuativo per infermità, per non idoneità agli uffici del grado o per causa a questa corrispondente ovvero in applicazione delle norme sull'avanzamento non competono le rate del trattamento di quiescenza durante il periodo di tre mesi in cui, ai sensi delle leggi sullo stato giuridico, sono corrisposti assegni pari a quelli di attività.
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