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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo III - Trattamento di quiescenza normale

Capo II - Personale militare

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 59 - Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo per i militari dell'Aeronautica 27

Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi (ex naviganti e operatori di sistema) e ruolo specialisti, per quelli del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, e per quelli del Corpo sanitario aeronautico che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione o di volo la pensione normale e l'indennità per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennità di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.

La pensione normale di cui sopra è altresì aumentata di una ulteriore aliquota pari all'1,30 per cento delle indennità di aeronavigazione o di volo spettanti in servizio fino ad un massimo dell'80 per cento delle indennità stesse, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al precedente comma.

A fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e dell'anzia

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