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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo III - Trattamento di quiescenza normale

Capo II - Personale militare

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 60 - Computo dell'indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo per i militari non appartenenti all'Aeronautica 28

Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa non appartenenti all'Aeronautica che abbiano svolto attività di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione, di volo o di paracadutismo, la pensione e l'indennità per una volta tanto sono aumentati di un'aliquota di dette indennità nella misura e con i limiti previsti nell'art. 59.

Agli effetti della determinazione dell'aliquota di cui al primo comma, gli ufficiali che abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione sono equiparati agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, e quelli che abbiano percepito l'indennità di volo agli ufficiali del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

28

Articolo abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 691), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

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