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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo III - Trattamento di quiescenza normale

Capo II - Personale militare

Art. 61 - Servizi antincendi e Corpo forestale

Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di concetto dei servizi antincendi nonché agli ufficiali forestali provenienti dalla soppressa milizia nazionale forestale si applicano le disposizioni del presente capo concernenti gli ufficiali.

Per gli ufficiali forestali di cui al comma precedente si considerano, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, gli stipendi e le aliquote spettanti ai pari grado dell'Arma dei carabinieri.

Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si applica il terzo comma dell'art. 52.

Per il personale di cui al terzo comma del presente articolo, l'aumento percentuale della base pensionabile per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo è di 3,60.

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