D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza
Titolo III - Trattamento di quiescenza normale
Capo II - Personale militare
Per il personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, per il personale militarizzato e per quello della Croce rossa italiana e dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, di cui all'art. 28, lettere b), c) e d), si osservano le disposizioni applicabili ai militari dell'Esercito appartenenti alle categorie del congedo, salvo quanto disposto nel comma successivo.
Il cappellano militare collocato in congedo perché rivestito della dignità vescovile ha diritto alla pensione prevista per l'ufficiale che cessa dal servizio permanente per l'età.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.