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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo III - Trattamento di quiescenza normale

Capo II - Personale militare

Art. 62 - Cappellani militari, personale militarizzato, della Croce rossa italiana e dell'ordine di Malta

Per il personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, per il personale militarizzato e per quello della Croce rossa italiana e dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, di cui all'art. 28, lettere b), c) e d), si osservano le disposizioni applicabili ai militari dell'Esercito appartenenti alle categorie del congedo, salvo quanto disposto nel comma successivo.

Il cappellano militare collocato in congedo perché rivestito della dignità vescovile ha diritto alla pensione prevista per l'ufficiale che cessa dal servizio permanente per l'età.

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