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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo IV - Trattamento privilegiato

Art. 64 - Diritto alla pensione

Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio.

Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.

Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.

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