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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo IV - Trattamento privilegiato

Art. 65 - Misura della pensione privilegiata per il personale civile non operaio

Per i dipendenti civili le cui infermità o lesioni siano ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la pensione privilegiata è pari a otto decimi della base pensionabile di cui all'art. 43, salvo quanto disposto nell'articolo seguente.

Qualora le infermità o le lesioni siano di minore entità, la pensione è pari a un quarantesimo della base anzidetta per ogni anno di servizio utile, ma non può essere inferiore ad un terzo né superiore a otto decimi della base stessa.

In caso di cessazione dal servizio per infortunio sul lavoro che dia diritto a una rendita di inabilità in base alle norme vigenti in materia, la pensione privilegiata è diminuita di una somma pari alla rendita stessa. La pensione, ridotta nel modo anzidetto, non può essere inferiore a quella normale calcolata in base ai servizi prestati, secondo le disposizioni dell'art. 44.

Per i funzionari di pubblica sicurezza e per le appartenenti al Corpo di polizia femminile, il trattamento privilegiato è liquidato con le norme stabilite per i militari, se più favorevoli.

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