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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo IV - Trattamento privilegiato

Art. 66 - Misura della pensione privilegiata degli operai

La pensione privilegiata spettante all'operaio è pari a quella normale calcolata in base al servizio utile aumentato di dieci anni; in ogni caso la pensione privilegiata non può essere inferiore al 44 per cento né superiore all'80 per cento della base pensionabile.

Qualora il fatto di servizio costituisca titolo per il trattamento previsto dalle riforme di legge in materia di infortuni sul lavoro, è data facoltà all'interessato di optare per l'indennità di infortunio cumulata col trattamento normale di quiescenza eventualmente spettante oppure per la pensione privilegiata con esclusione del diritto al trattamento infortunistico.

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