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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo IV - Trattamento privilegiato

Art. 67 - Misura della pensione privilegiata dei militari

Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione.

La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo.

Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54.

Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole.

Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M, per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonché per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza, alliev

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