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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo IV - Trattamento privilegiato

Art. 73 - Perdita dell'organo superstite

Qualora il dipendente statale, già affetto per causa estranea al servizio da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, perda in tutto o in parte per fatto di servizio l'organo superstite, la pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile spettano in base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalla lesione dei due organi.

Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver conseguito la pensione o l'assegno suddetti per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, venga a perdere per causa estranea al servizio in tutto o in parte l'organo superstite.

Le indennità dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni di cui al comma precedente, non dipendenti da fatti di servizio, sono detratte dall'importo della pensione o dell'assegno nei modi stabiliti dall'art. 35 della legge 18 marzo 1968, n. 313, ovvero sospese e versate in conto entrate del tesoro, ai sensi del penultimo comma dello stesso articolo.

Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo la pensione o l'assegno decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

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