IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo IV - Trattamento privilegiato

Art. 74 - Computo dell'indennità di aeronavigazione di volo e di paracadutismo

Per gli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attività di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito le relative indennità, la pensione privilegiata di prima categoria è aumentata dell'aliquota indicata nell'art. 59 del testo modificato dalla presente legge e nell'art. 60, con un minimo di aumento corrispondente a diciotto ventottesimi 31 .

Per i militari di truppa non in servizio continuativo l'aumento di cui sopra è stabilito nella misura di lire 52.000 se pilota e lire 39.000 se specialisti 32 .

L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima è determinato applicando, alla misura dell'indennità stabilita per la prima categoria, le percentuali di cui al secondo comma dell'art. 67.

In nessun caso la pensione privilegiata può superare l'ultimo stipendio percepito, aumentato dell'ultima indennità di aeronavigazione, di volo o di paracadutismo calcolata ad anno.

31

Comma così sostituito dall'art. 149, L. 11 luglio 1980, n. 312.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.