D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza
Titolo V - Trattamento di riversibilità
La vedova del dipendente statale deceduto in attività di servizio dopo aver maturato quindici anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione di riversibilità; se il dipendente era un militare in servizio permanente o continuativo la pensione spetta alla vedova purché il dante causa avesse maturato quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo 33 .
Le vedova del pensionato ha diritto alla pensione di riversibilità purché il matrimonio sia anteriore alla cessazione dal servizio o sia stato contratto prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di età ovvero se dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o se con il matrimonio siano stati legittimati figli naturali.
La pensione di riversibilità spetta anche alla vedova del pensionato che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni e che la differenza di età tra i coniugi non superi i venticinque anni 34 .
La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione personale per sua colpa; in tal caso ove sussista lo stato di bisogno è corrisposto alla vedova un assegno alimentare
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