D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza
Titolo V - Trattamento di riversibilità
In mancanza degli aventi causa indicati negli articoli precedenti del presente titolo ovvero se essi non hanno diritto alla pensione di riversibilità, questa spetta ai fratelli e alle sorelle, anche naturali, del dipendente statale di cui al primo comma dell'art. 81 o del pensionato, purché siano minorenni ovvero inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, nonché conviventi a carico del dante causa e nullatenenti.
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