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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo V - Trattamento di riversibilità

Art. 85 - Condizioni economiche

Ai fini del diritto alla pensione di riversibilità, gli orfani maggiorenni, i genitori e i fratelli e le sorelle maggiorenni del dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza.

Agli stessi fini si considera nullatenente chi non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue.

L'accertamento delle condizioni previste dal precedente comma è effettuato dall'amministrazione trasmettendo ai competenti uffici finanziari la dichiarazione resa dall'interessato sulla sussistenza delle condizioni medesime.

Nel caso di morte del pensionato residente all'estero, il diritto alla pensione di riversibilità spettante ai familiari suindicati è subordinato alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle previste dal secondo comma, accertabili, ove occorra, mediante dichiarazione delle competenti autorità consolari.

Per la definizione delle situazioni anteriori al 1° gennaio 1974 si considera nullatenente chi non era assoggettabile, secondo le leggi allora vigenti, all'imposta complementare.

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