D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza
Titolo V - Trattamento di riversibilità
Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di riversibilità devono sussistere al momento del la morte del dipendente o del pensionato.
Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di riversibilità è revocata. La stessa norma si applica nel caso in cui cessi lo stato di bisogno della vedova in godimento dell'assegno alimentare.
La disposizione del primo comma si applica anche per la mancanza di congiunti di ordine precedente, aventi diritto alla pensione di riversibilità, salvo quanto disposto nel successivo art. 87.
È fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonché il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori 43 .
Comma così sostituito dall'art. 30, L. 29 aprile 1976, n. 177.
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