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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo V - Trattamento di riversibilità

Art. 87 - Consolidamento

La pensione di riversibilità spettante al padre del dante causa si consolida, in caso di sua morte in favore della madre. Se i genitori del dante causa vivevano separati e ciascuno di essi godeva di metà della pensione, questa, in caso di morte dell'uno, si consolida nell'altro.

Il consolidamento si attua inoltre dal genitore, al quale spettava per ultimo la pensione, ai fratelli e alle sorelle del dante causa, purché le condizioni stabilite per l'acquisto del diritto alla riversibilità in favore di detti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte del dante causa a quello della morte del genitore.

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