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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo V - Trattamento di riversibilità

Art. 88 - Misura della pensione di riversibilità e dell'assegno alimentare

La pensione di riversibilità è pari alle seguenti aliquote della pensione di cui era titolare il dante causa ovvero, se questi è deceduto in servizio, della pensione che gli sarebbe spettata alla data della morte:

a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento;

b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: sino a due, un terzo: tre, 40 per cento; quattro, 50 per cento: più di quattro, 60 per cento;

c) coniuge superstite con orfani minorenni aventi diritto a pensione: con un orfano, 60 per cento; con due, 65 per cento; con tre 70 per cento; con più di tre, 75 per cento.

Quando il coniuge superstite viva separato da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrano orfani maggiorenni oppure figli di precedente matrimonio del dante causa, la pensione viene ripartita nel modo seguente: 40 per cento al coniuge superstite e il rimanente, calcolato come nella precedente lettera c), diviso in parti uguali fra tutti gli orfani; però le quote relative agli orfani minorenni, che non siano figli di precedente matrimonio del dante causa e che convivano col coniuge superstite, spettano a quest'ultimo.

Qualora venga a cessare la pensione spettante al coniuge superstite o a taluno degli orfani, le rimanenti quote si modificano secondo le norme precedenti, con effetto dal giorno successivo a quello di cessazione della pensione. La stessa disposizione si applica per la pensione dei collaterali.

L'assegno alimentare previsto per il coniuge

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