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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo VI - Assegni accessori

Art. 100 - Assegno di superinvalidità

Gli invalidi affetti da mutilazioni o infermità elencate nella tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, hanno diritto a un assegno di superinvalidità, non riversibile, in una delle seguenti misure, secondo le indicazioni contenute in detta tabella:

lettera A annue lire 984.000
lettera A-bis annue lire 840.000
lettera B annue lire 667.400
lettera C annue lire 412.900
lettera D annue lire 384.000
lettera E annue lire 344.600
lettera F annue lire 264.100
lettera G 54 annue lire 227.400
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Per l'importo degli assegni, vedi l'art. 2, L. 26 gennaio 1980, n. 9

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