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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo VI - Assegni accessori

Art. 103 - Assegno di previdenza

Ai titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda all'ottava categoria compete un assegno di previdenza, non riversibile né sequestrabile, di L. 204.000 annue quando abbiano compiuto l'età prevista per gli invalidi di guerra aventi diritto all'analogo assegno o siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

L'assegno è attribuito, sospeso o revocato secondo le norme stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di previdenza, è escluso l'ammontare della pensione o dell'assegno privilegiato e degli assegni accessori.

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