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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo VI - Assegni accessori

Art. 106 - Aumento di integrazione

Il titolare di pensione od assegno privilegiati di prima categoria ha diritto, a titolo di integrazione, a un aumento annuo:

a) di lire 36.000 per la moglie che non abbia un reddito proprio superiore alle lire 360.000 annue;

b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finché minorenni, ed inoltre nubili, se femmine.

Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni purché siano riconosciuti, in sede di accertamenti sanitari, inabili a proficuo lavoro.

In caso di inabilità temporanea l'aumento è attribuito nei termini e con le modalità stabiliti per gli assegni rinnovabili.

L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età.

Agli effetti del presente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.

L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati per decreto, per i figli naturali riconosciuti nonché per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purché l'adozione o l'affiliazione sia avvenuta prima del compimento del sessantesimo anno di età da parte dell'invalido.

Se la domanda intesa ad ottenere l'aumento di integrazione sia presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto

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