D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza
Titolo VI - Assegni accessori
Ai titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è accordata d'ufficio una indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:
lettera A | lire 184.000 | |
lettera A-bis, n. 1 | lire 162.000 | |
lettera A-bis, n. 2, comma secondo, e n. 3 | lire 126.500 | |
lettera A-bis, n. 2, comma primo | lire 51.500 | |
lettera B | lire 45.000 | |
lettera C | lire 40.000 | |
lettera D | lire 35.000 | |
lettera E | lire 30.000 | |
lettera F | lire 25.000 | |
lettera G | lire 20.000 |
I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A; A-bis numeri 1) 2), comma secondo, 3; B numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.
In tale ipotesi, l'indennità di cui al presente articolo è ridotta di L. 200.000 mensili. Nessuna riduzi
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