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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte I - Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo VI - Assegni accessori

Art. 107 - Indennità di assistenza e di accompagnamento

Ai titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è accordata d'ufficio una indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

lettera A lire 184.000
lettera A-bis, n. 1 lire 162.000
lettera A-bis, n. 2, comma secondo, e n. 3 lire 126.500
lettera A-bis, n. 2, comma primo lire 51.500
lettera B lire 45.000
lettera C lire 40.000
lettera D lire 35.000
lettera E lire 30.000
lettera F lire 25.000
lettera G lire 20.000

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A; A-bis numeri 1) 2), comma secondo, 3; B numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.

In tale ipotesi, l'indennità di cui al presente articolo è ridotta di L. 200.000 mensili. Nessuna riduzi

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